Una giornata in barca da 200 euro. Un rischio potenziale da 21.200 euro.

Mi è capitato tra le mani un contratto per la locazione di un piccolo natante.
Uno di quei contratti che normalmente vengono firmati in pochi minuti, magari direttamente in banchina.
Immaginiamo la scena: arriva il turista con moglie, figli e borsa frigo. Vuole trascorrere qualche ora in mare e fare un bagno. Spende 200 euro, firma il modulo e parte.
Tutto normale.
Fino a quando non si legge con attenzione quello che ha appena firmato.
Non voglio trasformare questo articolo in un trattato di diritto. Preferisco fare qualcosa di molto più semplice: riportare testualmente alcune clausole e commentarle.
Perché, certe volte, basta leggere.
1. DANNO AL MOTORE? “UN’INTERA STAGIONE”
IL CONTRATTO DICE:
“Perdita Totale dell’Imbarcazione/Perdita e Danno al Motore verranno quantificate nel Noleggio di una intera stagione.”
Fermiamoci qui.
Non viene scritto “nel danno effettivamente subito”.
Non viene scritto “nel costo della riparazione”.
Non viene scritto “nel lucro cessante dimostrato”.
Viene scritto:
“Noleggio di una intera stagione.”
Facciamo un esempio puramente matematico.
Sinistro il 16 giugno.
Fine stagione il 1° ottobre.
Tariffa: 200 euro al giorno.
106 giorni × 200 euro = 21.200 euro.
Il turista che pensava di avere firmato un contratto da 200 euro potrebbe quindi trovarsi di fronte a una pretesa parametrata a 21.200 euro.
Siete matti?
2. IL LUCRO CESSANTE NON SI PRESUME E NON SI INVENTA
Nel diritto esiste naturalmente il lucro cessante, cioè il mancato guadagno conseguente a un fatto dannoso.
Ma non funziona così:
“La barca è danneggiata, quindi avrei lavorato tutti i giorni fino a ottobre.”
Chi pretende un risarcimento deve dimostrare due cose.
Nel linguaggio giuridico vengono chiamate an debeatur e quantum debeatur.
Traduciamole, perché il concetto è molto più semplice del latino.
Primo: bisogna provare che il danno economico esista davvero.
Secondo: bisogna provare a quanto ammonti.
L’art. 2697 c.c. stabilisce il principio generale: chi vuole far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
L’art. 1223 c.c. ammette il risarcimento del mancato guadagno quando sia conseguenza immediata e diretta del fatto.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 40338/2021, ha inoltre ribadito un principio fondamentale: per il lucro cessante occorre la prova, anche presuntiva, della sua certa esistenza.
In mancanza, non si può semplicemente inventare una cifra attraverso una valutazione equitativa.
Prima si dimostra che il mancato guadagno esiste.
Poi lo si quantifica.
3. “HO PERSO TUTTA LA STAGIONE”. BENE: DIMOSTRALO.
Torniamo al nostro contratto.
Il proprietario sostiene:
“Per colpa del cliente ho perso tutta la stagione.”
Può essere vero.
Ma deve essere dimostrato.
Il natante è realmente rimasto inutilizzabile?
Per quanto tempo?
Il danno è effettivamente imputabile al conduttore?
Quanto tempo era tecnicamente necessario per ripararlo?
C’erano prenotazioni già confermate?
Qual era il tasso medio di utilizzo del mezzo negli anni precedenti?
Quanti giorni sarebbero comunque andati persi per il maltempo?
Quale tariffa sarebbe stata realmente applicata?
E soprattutto:
quanto sarebbe stato il guadagno netto effettivamente perduto?
Perché 21.200 euro di ipotetico fatturato non significano necessariamente 21.200 euro di lucro cessante.
Il Tribunale di Pesaro, nella sentenza n. 796/2023, ha ricordato che, ai fini della liquidazione, deve essere fornita la concreta prova del guadagno netto perduto, considerando quindi anche i relativi costi, oppure devono essere forniti gli elementi necessari affinché il giudice possa procedere a una valutazione equitativa.
È una differenza enorme.
“Un’intera stagione” non significa automaticamente 106 giorni di noleggio, 106 clienti e 106 giornate di sole.
4. E SE IL CONTRATTO VOLESSE TRASFORMARE TUTTO QUESTO IN UNA PENALE?
La questione diventa ancora più interessante se quella previsione viene qualificata, nella sostanza, come clausola penale.
Gli artt. 1382 e seguenti del Codice civile disciplinano proprio la predeterminazione convenzionale delle conseguenze dell’inadempimento.
Ma esiste anche l’art. 1384 c.c.: una penale manifestamente eccessiva può essere ridotta equitativamente dal giudice.
E qui normalmente non siamo nemmeno davanti a due grandi imprese che hanno negoziato per settimane un contratto con i rispettivi studi legali.
Siamo davanti a un professionista e a un consumatore.
E allora entra in gioco anche il Codice del Consumo.
L’art. 33 considera presuntivamente vessatorie, tra le altre, le clausole che impongono al consumatore, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma manifestamente eccessiva a titolo di risarcimento, penale o altro titolo.
La doppia firma non è una bacchetta magica.
“Hai firmato, quindi paghi” non è un principio generale del diritto dei consumatori.
5. IL GPS: CHI DECIDE QUANTO VALE IL DANNO?
IL CONTRATTO DICE:
“L’entità del risarcimento per eventuali perdite/danni al GPS verrà quantificata dal Noleggiatore.”
Anche qui la domanda è semplicissima:
in base a cosa?
Una fattura?
Un preventivo?
Il costo della riparazione?
Il valore del GPS nuovo?
Il valore commerciale di quello installato, tenendo conto della sua età?
Una perizia?
Non discuto che chi rompe un bene altrui debba risponderne quando ne ricorrono i presupposti.
Discuto un’altra cosa: l’idea che una delle due parti possa semplicemente stabilire da sola quanto vale il danno che pretende dall’altra.
Un conto è formulare una richiesta.
Un altro è dimostrarla.
6. METEO: IL RIMBORSO? “UNICAMENTE A DISCREZIONE DEL NOLEGGIATORE”
IL CONTRATTO DICE:
“L’eventuale rimborso sarà UNICAMENTE A DISCREZIONE DEL NOLEGGIATORE.”
E precisa inoltre che, una volta usciti in mare, il rimborso non potrà “MAI ED IN NESSUN CASO” essere pari al 100%.
Qui entriamo direttamente nel terreno della tutela del consumatore.
Naturalmente il locatore non può essere responsabile del fatto che il vento aumenti improvvisamente o che le condizioni meteorologiche cambino.
Ma una cosa è disciplinare correttamente il rischio meteorologico.
Un’altra è scrivere che decido io, unilateralmente, se e quanto rimborsarti.
Pensiamo a situazioni completamente differenti:
il cliente rientra perché semplicemente non ha più voglia di stare in mare;
oppure il mezzo non è più utilizzabile;
oppure le condizioni erano già problematiche al momento della consegna;
oppure interviene una circostanza imputabile al professionista.
Non possono essere trattate automaticamente come se fossero la stessa cosa.
Gli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo impongono particolare attenzione alle clausole che determinano un significativo squilibrio a danno del consumatore o ne limitano i diritti nei confronti del professionista.
Scrivere “a mia esclusiva discrezione” non rende quella discrezione assoluta.
7. “NESSUNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO”
IL CONTRATTO DICE:
“Nessuna richiesta di risarcimento potrà essere avanzata per mancato godimento del mezzo noleggiato per cause non imputabili al Noleggiatore.”
Il principio, preso nella sua formulazione più semplice, può sembrare persino ragionevole: se il mancato utilizzo deriva davvero da un evento completamente estraneo al professionista, perché dovrebbe risponderne?
Il problema è la formulazione estremamente ampia.
Chi stabilisce che la causa non sia imputabile al locatore?
E se l’impossibilità di utilizzare il mezzo dipendesse da manutenzione insufficiente?
Da un’avaria preesistente?
Da un vizio del mezzo?
Da un problema che esisteva già al momento della consegna?
La locazione non significa che il proprietario consegna le chiavi e da quel momento ogni rischio esistente sulla Terra passa al cliente.
Il Codice della Nautica da Diporto pone precisi obblighi anche in capo al locatore, compresa la consegna dell’unità in condizioni di efficienza, con documenti, dotazioni e coperture richieste.
8. LO CHIAMIAMO “LOCAZIONE”, MA POI SCRIVIAMO “NOLEGGIO”
C’è poi una questione apparentemente terminologica, ma giuridicamente importante.
Il documento si intitola “Contratto di Locazione”.
Poi, però, utilizza ripetutamente termini come “Noleggiatore” e “Noleggio”.
Locazione e noleggio, nella nautica da diporto, non sono sinonimi.
Nella locazione, disciplinata dall’art. 42 del Codice della Nautica da Diporto, il conduttore assume l’esercizio dell’unità.
Nel noleggio, disciplinato dall’art. 47, l’unità rimane nella disponibilità del noleggiante.
Naturalmente un errore terminologico non trasforma automaticamente un contratto in qualcos’altro: conta la sostanza del rapporto.
Ma proprio per questo un contratto che pretende di disciplinare responsabilità economiche potenzialmente molto rilevanti dovrebbe almeno sapere come si chiama il rapporto che sta disciplinando.
9. E LA POLIZZA CORPI?
Arriviamo al punto che, professionalmente, mi interessa di più.
Lo dico da broker specializzato nelle polizze Corpi Yacht, con trent’anni di esperienza nella valutazione e nel collocamento di rischi di questa natura.
Quando vedo che perdita dell’imbarcazione e danno al motore vengono potenzialmente trasferiti sul cliente attraverso una clausola del genere, la prima domanda che mi viene spontanea è:
perché non fate una bella polizza Corpi?
La risposta che conosco è:
“A noi nessuno ce la vuole fare.”
E forse bisognerebbe cominciare proprio da lì.
Perché se un rischio è difficile da assicurare, questo non significa che la soluzione possa essere trasferirlo integralmente sul turista attraverso una riga di contratto.
Il conduttore che provoca colpevolmente un danno deve risponderne.
Nessuno sostiene il contrario.
Ma una cosa è la responsabilità del cliente.
Un’altra è il rischio d’impresa del proprietario.
Sono due cose diverse.
Il turista non può trasformarsi, con una firma fatta in banchina, nell’assicuratore inconsapevole dell’attività del locatore.
10. E SE IL TURISTA È STRANIERO?
C’è poi la realtà.
Perché i contratti non vivono nei libri di diritto: prima o poi bisogna applicarli.
Arriva un turista francese, tedesco, svizzero, britannico o americano.
Paga 200 euro.
Succede qualcosa al motore.
Il proprietario sostiene di aver perso l’intera stagione e presenta una richiesta da 21.200 euro.
E adesso cosa facciamo?
Gli blocchiamo 21.200 euro sulla carta di credito?
Gli diciamo che non può lasciare l’Italia?
Ma che film avete visto?
Se il cliente contesta responsabilità, causa del danno o quantificazione, si apre una controversia.
E in quella sede non basta più mostrare una riga del contratto e dire:
“Ha firmato.”
Bisognerà dimostrare il danno.
Bisognerà dimostrare la responsabilità.
Bisognerà dimostrare il nesso causale.
Bisognerà dimostrare il mancato guadagno.
Bisognerà quantificarlo.
E verrà valutata anche la validità e l’efficacia della clausola utilizzata per pretenderlo.
CARA ITALIA…
Abbiamo una delle più importanti tradizioni giuridiche del mondo.
E proprio per questo credo che dovremmo pretendere attenzione anche dai contratti apparentemente più piccoli.
Perché quel turista non sta entrando in uno studio legale per negoziare un contratto multimilionario.
È in costume.
Ha moglie e figli accanto.
Ha una borsa frigo in mano.
Ha appena speso 200 euro per andare a fare un bagno.
Se provoca un danno per propria responsabilità, è giusto che ne risponda.
Ma se qualcuno pretende anche il lucro cessante di un’intera stagione, allora deve dimostrare che quella perdita economica esiste davvero, che deriva da quel danno e quale sia il suo reale ammontare.
Non basta scrivere “un’intera stagione”.
Non basta una doppia firma.
Non basta dire “lo prevede il contratto”.
Perché esistono il Codice civile, il Codice del Consumo, il Codice della Nautica da Diporto e, soprattutto, esiste un principio che dovrebbe essere elementare:
IL DANNO SI RISARCISCE. IL MANCATO GUADAGNO SI DIMOSTRA. IL RISCHIO D’IMPRESA SI GESTISCE E SI ASSICURA.
Non si mette semplicemente tutto sulle spalle del cliente.
La tutela del consumatore non va in vacanza e neppure @EP Insurance Broker

